AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282". I DD.LL. n. 181/1993 e n. 282/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1993 e n. 234 del 5 ottobre 1993). Art. 01. (( 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere )) (( rilascaita, oltre che per servizi pubblici e per servizi e )) (( attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti )) (( attivita': )) (( a) gestione di stabilimenti balneari; )) (( b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi )) (( precotti e generi di monopolio; )) (( c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; )) (( d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e )) (( sportive; )) (( e) esercizi commerciali; )) (( f) servizi di altra natura e conduzione di strutture )) (( ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di )) (( utilizzazione di cui alle precedenti categorie di )) (( utilizzazione. )) (( 2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla )) (( natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento )) (( delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque )) (( avere durata differente su richiesta motivata degli )) (( interessati. ))