AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e
6 agosto 1993, n. 282". I  DD.LL.  n.  181/1993  e  n.  282/1993,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1993  e  n.
234 del 5 ottobre 1993).
 
                              Art. 01.
 
(( 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere      ))
(( rilascaita, oltre che per servizi pubblici e per servizi e      ))
(( attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti ))
(( attivita':                                                      ))
(( a) gestione di stabilimenti balneari;                           ))
(( b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi ))
(( precotti e generi di monopolio;                                 ))
(( c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;                ))
(( d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e    ))
(( sportive;                                                       ))
(( e) esercizi commerciali;                                        ))
(( f) servizi di altra natura e conduzione di strutture            ))
(( ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di            ))
(( utilizzazione di cui alle precedenti categorie di               ))
(( utilizzazione.                                                  ))
(( 2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla    ))
(( natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento    ))
(( delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque ))
(( avere durata differente su richiesta motivata degli             ))
(( interessati.                                                    ))